JuliettaPeperina
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Skype live:.cid.169ceebc03d9483fAttenzione! Per essere sicuro di aggiungere il contatto giusto di questa camgirl (e non un fake) CLICCA sul link soprastante, oppure in Skype clicca con il tasto destro sul nome della ragazza e verifica che il 'Nome Skype' sia identico a quello qui indicato.
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- Iscritta dal 11/04/2020
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Ciao porcellini, mi chiamo Julietta, 19enne italanissima milanese, in cerca di dolci attenzioni, mi annoio in casa e ho voglia di fare la porcellina, vieni a vedere quanto so' essere porca, ho pochi limiti, mi piace fare di tutto, viziami e saro' tutta tua, dalla testa ai piedi, allietero' le tue giornate con la mia voce vogliosa, dai vieni ho voglia!!
NUOVO SKYPE AGGIUNGETEMI AL NUOVO SKYPE SOTTO !!!
Il mio contatto è live:.cid.169ceebc03d9483f
FILMARE UNO SHOW SKYPE E' ILLEGALE.
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Protezione d'autore
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Danni
80mila euro di multa per diffusione illecita
https://www.wired.it/attualita/media/2018/01/10/diffusione-video-hard-risarcimento/
L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora - come accade soprattutto se il soggetto leso non è persona nota - non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere (conformemente ad un principio recepito dall'art. 128 l. 22 aprile 1941 n. 633, novellato dal d.lg. 16 marzo 2006 n. 140, non applicabile alla specie ratione temporis) il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dell'autore dell'illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione.
(Cass. Civ Sez. III 11/05/2010 n. 11353)